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IL CODICE SPAGNOLO DEL BUONGOVERNO

di Josè Luis Zapatero
introduzione e traduzione di Marco Ottanelli
30 settembre 2005

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PRINCIPI DI BASE
I membri del Governo e le alte cariche della amministrazione generale dello Stato si comporteranno, nell’esercizio delle loro funzioni, in accordo con la Costituzione e il resto dell’ordinamento giuridico, e si conformeranno ai seguenti principi etici e di condotta che si sviluppano nel presente Codice: obiettività, integrità, neutralità, responsabilità, credibilità, imparzialità, affidabilità, dedizione al servizio pubblico, trasparenza, esemplarità, austerità, accessibilità, efficacia, onorabilità, e promozione del patrimonio culturale e ambientale e della uguaglianza tra uomini e donne.

PRINCIPI ETICI
1. le alte cariche promuoveranno i diritti umani e le libertà dei cittadini, e eviteranno ogni comportamento che possa produrre discriminazione alcuna per ragioni di razza, sesso, religione, opinione o qualunque altra condizione o circostanza personale o sociale.

2. l’adozione delle decisioni perseguirà sempre la soddisfazione degli interessi generali dei cittadini e sarà fondata sulle considerazioni obiettive orientate verso l’interesse comune, al margine di qualsiasi altro fattore che sia espressione di posizioni personali, familiari, corporative, clientelari o di qualunque altro tipo che possano configgere con questo principio.

3. [i funzionari] si asterranno da tutte le attività private o di interesse che possano supporre un rischio di insorgenza di conflitto di interesse con l’incarico pubblico. Si intende che esiste conflitto di interesse quando le alte cariche intervengono nelle decisioni che abbiano relazione con affari nei quali confluiscano l’interesse dell’incarico pubblico e interessi privati proprio, dei familiari diretti, o interessi condivisi con persone terze.

4. [i funzionari] vigileranno per il rispetto dell’uguaglianza tra uomini e donne, e rimuoveranno gli ostacoli che possano ostacolarla.

5. si sottometteranno alle stesse condizioni e limitazioni previste per ogni altro cittadino nelle operazioni finanziarie, nelle obbligazioni patrimoniali, e nelle transazioni giuridiche che realizzino.

6. non accetteranno nessun trattamento di favore o situazione che implichi privilegi o vantaggi ingiustificati, da parte di persone fisiche o entità private.

7. non influiranno nello snellimento o nella risoluzione di questioni o procedimenti amministrativi senza giusta causa e, in nessun caso, quando esso comporti un privilegio o beneficio ai titolari di incarichi pubblici, o al loro ambiente familiare e sociale immediato, o quando supponga un danno agli interessi di terzi.

8. agiranno in accordo ai principi di efficacia, economia e efficienza, e vigileranno sempre il conseguirsi dell’interesse generale e del compimento degli obiettivi della organizzazione.

9. [i funzionari] si asterranno da ogni tipo di transazione e attività finanziaria che possano compromettere l’obiettività della Amministrazione nel servizio degli interessi generali.

10. le loro attività pubbliche rilevanti saranno trasparenti ed accessibili a tutti i cittadini, con le uniche eccezioni dei casi previsti dalla legge.

11. [i funzionari] Assumeranno, in ogni momento, la responsabilità delle decisioni e dei comportamenti propri e degli organismi che dirigono, senza pregiudizio di altre responsabilità che siano esigibili legalmente

12. assumeranno le loro responsabilità davanti ai superiori e non le imputeranno verso i loro subordinati senza causa obiettiva

13. eserciteranno le loro attribuzioni secondo i principi di buona fede e dedizione al servizio pubblico, e si asterranno non solo da condotte contrarie a tali principi, ma anche da qualunque altro comportamento che comprometta la neutralità dell’esercizio dei servizi pubblici ai quali sono incaricati.

14. senza pregiudicare quanto disposto dalle leggi sulla diffusione di informazioni di interesse pubblico, manterranno il segreto, la riservatezza e la discrezione in relazione ai dati e alle informazioni dei quali verranno a conoscenza in ragione del loro incarico

PRINCIPI DI CONDOTTA
1. l’incarico degli alti funzionari necessita di piena dedizione

2. l’assunzione di incarichi negli organi esecutivi di direzione di partiti politici, in nessun caso comprometterà o diminuirà il loro esercizio delle funzioni

3. essi garantiranno il diritto dei cittadini alla informazione sul funzionamento dei servizi pubblici che gli siano stati affidati, con le limitazioni stabilite da norme specifiche

4. nell’esercizio delle proprie funzioni, essi massimizzeranno lo zelo, in modo che l’impegno degli obblighi contratti sia un effettivo riferimento di esemplarità nel comportamento degli impiegati pubblici. Tale esemplarità dovrà esplicitarsi, in ugual misura, nel complimento dei doveri che, come [tutti i] cittadini, i funzionari devono espletare per legge.

5. amministreranno i beni pubblici con austerità ed eviteranno comportamenti che possano compromettere la dignità dovuta al loro pubblico incarico

6. sarà rifiutato qualunque regalo, favore o servizio in condizioni vantaggiose che vada appena più in là dell’ abituale uso sociale o di cortesia, o prestiti o altre prestazioni economiche che possano condizionare l’espletamento delle loro funzioni, pur senza venir meno a quanto stabilito dal Codice Penale.

In caso di omaggi di maggior entità, ricevuti a carattere istituzionale, essi saranno incamerati nel patrimonio dello Stato, nei termini previsti dalla legge 33/2003 del 3 novembre, in accordo con quanto si determini ai sensi dei regolamenti.

7. nell’espletamento del loro incarico, gli alti funzionari saranno accessibili a tutti i cittadini, e massimizzeranno l’impegno nel rispondere a tutti gli scritti, le richieste e i reclami che dai cittadini stessi riceveranno

8. la denominazione ufficiale del protocollo dei membri del Governo e degli alti funzionari dello Stato sarà quello di “signor/signora”, seguito dalla denominazione della carica, impiego o rango corrispondente [è la abolizione degli attributi "Onorevole" "Eccellenza", "Don" e simili, ndt].

Nelle missioni ufficiali all’estero sarà loro corrisposto il trattamento che stabilisca la normativa del paese o organizzazione internazionale corrispondente.

9. essi si asterranno dall’effettuare un uso improprio dei beni e dei servizi che l’amministrazione generale dello Stato pone a loro disposizione in ragione del loro incarico

10. la protezione dei beni culturali e della diversità linguistica ispirerà i comportamenti degli alti funzionari nell’esercizio delle loro competenze, così come la protezione e il miglioramento dell’ambiente naturale.

11. garantiranno la custodia e la conservazione della documentazione per la sua trasmissione e passaggio ai loro responsabili successivi.

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